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Iva Agevolata Edilizia

agevolazioni_IVA

L’Agenzia delle Entrate, in un recente intervento, con la circolare 15 del 12 luglio 2018, si è occupata della disciplina dei beni significativi la cui categoria incide sulle agevolazioni Iva previsti nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie.

Tali beni sono individuati dal DM del 29 dicembre 1999 e inoltre l’argomento è stato già oggetto di intervento da parte dell’ultima Legge di Bilancio che aveva fornito una interpretazione autentica della normativa, con riferimento specifico alla quantificazione del valore del bene significativo.

Ai sensi della Legge 488/1999, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, prevedono una aliquota Iva del 10%.

L’agevolazione coinvolge le prestazioni di servizi complessivamente rese e quindi comprende anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per realizzare l’intervento, a condizione che siano forniti da chi ha eseguito i lavori. Alcune limitazioni sono previste per i cosiddetti beni significativi.

Ristrutturazioni edilizie: i beni significativi

I beni significativi sono tassativamente individuati dal D.M. del 29 dicembre 1999 e sono in particolare:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

Per tali beni è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi (agevolati) di recupero del patrimonio edilizio.

Come detto tale elenco è tassativo, in quanto la limitazione all’applicazione dell’aliquota Iva nella misura del 10% per cento opera solo in relazione ai beni indicati dal decreto ministeriale.

Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dove i beni impiegati siano significativi, l’applicazione dell’aliquota ridotta trova una limitazione se il loro valore supera il 50% dell’intero corrispettivo.

In particolare se il valore di tali beni non supera il 50% del valore della prestazione, l’Iva al 10% si applica sull’intero valore della prestazione, compresa la fornitura dei beni, se invece il valore supera il 50% del valore della prestazione, su tali beni l’aliquota del 10% si applica solo fino alla concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi medesimi.

Ristrutturazioni edilizie: rilevanza delle parti staccate

L’ultima Legge di Bilancio (Legge 205/2017) è intervenuta su tale argomento con una norma di interpretazione autentica, chiarendo, in particolare il criterio con il quale deve essere determinata la rilevanza delle parti staccate dei beni significativi, per calcolare il valore di questi ultimi, le modalità di determinazione del valore dei beni significativi, le modalità di fatturazione della prestazione di servizi nella quale è compresa la cessione di un bene significativo.

In base alla norma di interpretazione autentica, la verifica sulla rilevanza delle parti staccate rispetto al bene significativo, ai fini della corretta determinazione della base imponibile sulla quale applicare l’Iva al 10% “si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al bene significativo.

Le parti staccate dei beni significativi (con riferimento al valore delle stesse), solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al bene significativo non sono comprese nel valore del bene significativo, per la verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota del 10%.

Se invece la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni.

Il valore della parte staccata deve confluire, per la determinazione del limite cui applicare l’aliquota Iva del 10%, nel valore dei beni significativi.

Inoltre se un intervento di manutenzione agevolato abbia ad oggetto l’installazione/sostituzione della sola parte staccata di un bene significativo (già installato in precedenza), ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, non è necessario alcun apprezzamento in merito all’autonomia funzionale di tale componente rispetto al bene significativo, in tal caso, l’intervento non ha ad oggetto l’installazione del bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata.

Di conseguenza ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10% il valore della parte staccata è attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi.

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